L’applicazione del
deposito cauzionale, a garanzia degli impegni
assunti dal cliente, è regolata dal Titolo
V (art. 11-12-13-14) della Delibera
229/01 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG), che ne disciplina
l’ammontare massimo e le condizioni.
Gli importi dei depositi cauzionali richiesti
da Vea energia ambiente sono i seguenti, inferiori
peraltro a quelli massimi indicati dall’AEEG:
| |
per
consumi compresi tra 0-500 mc/anno = 20,00
euro; |
| |
per consumi compresi
tra 500-5.000 mc/anno = 70,00 euro; |
| |
per consumi compresi
tra 5.000-10.000 mc/anno = 100,00 euro; |
| |
per consumi superiori
a 10.000 mc/anno = una mensilità
media; |
A far data dal 1° Agosto
2003 il deposito cauzionale è fruttifero
di interessi legali.
Il deposito cauzionale sarà restituito
entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti
del contratto di somministrazione.
La domiciliazione bancaria o postale, cioè l’addebito
permanente delle bollette presso la propria
banca o c/c postale, è considerata forma di garanzia
equivalente al deposito cauzionale per consumi
inferiori a 5.000 mc/anno. Pertanto i clienti
che scegliessero tale opzione avranno rimborsato,
nella prima bolletta disponibile, l’intero
ammontare del deposito cauzionale già
versato.
La nostra azienda non emette bollette con richieste
di anticipo sui consumi futuri. Tutte le nostre
fatturazioni sono relative a periodi di consumo
già effettuati.
TUTTE LE RICHIESTE (NUOVI CONTRATTI, DISDETTE,
VOLTURE, AGEVOLAZIONI IVA E IMPOSTE) POSSONO
ESSERE PRESENTATE AI NOSTRI SPORTELLI A MEZZO
DELEGA DELL’INTERESSATO, IN CARTA SEMPLICE,
CON ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.