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Leggi di riferimento

La legge di riferimento in tema di distribuzione e vendita del gas naturale è il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Il D. Lgs. 164/2000 (Cd Decreto Letta), oltre ad introdurre alcune importanti novità nel settore dell’importazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale, ha sancito, di fatto, la liberalizzazione della vendita del gas naturale in Italia a partire dal 1.1.2003.
Tra le novità più importanti introdotte dal D. Lgs. 164/2000, nel settore distribuzione e vendita, vogliamo segnalare:

Settore Distribuzione:
- Viene sancito espressamente che il servizio di distribuzione del gas è un servizio pubblico;
- Si precisa che il servizio di distribuzione gas deve essere affidato dai comuni, o dagli enti proprietari, esclusivamente tramite gare e per un periodo non superiore a dodici anni, sulla base di un contratto di servizio predisposto dall’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- Viene definito un periodo transitorio a partire dal 31.12.2000, per le gestioni dirette già in essere, incrementabile se ricorrono determinate condizioni.

Settore Vendita:
- L’attività di vendita di gas naturale è definita espressamente come attività libera (sono attività libere anche l’importazione, l’esportazione, il trasporto e il dispacciamento di gas naturale);
- Le società di vendita devono essere autorizzate dal MICA (oggi Ministero della Attività Produttive), in subordine al possesso di determinati requisiti, tecnici ed economici;
- Tra i requisiti richiesti, la società di vendita deve dimostrare il possesso di adeguate capacità di modulazione e stoccaggio. Nel caso specifico di Vea energia ambiente la capacità do modulazione e stoccaggio è assicurata dal suo fornitore di gas all’ingrosso: Plurigas.