| La legge di
riferimento in tema di distribuzione e vendita
del gas naturale è il Decreto Legislativo
23 Maggio 2000, n. 164 “Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Il D.
Lgs. 164/2000 (Cd Decreto Letta), oltre ad
introdurre alcune importanti novità nel
settore dell’importazione, trasporto, dispacciamento,
stoccaggio e distribuzione del gas naturale, ha
sancito, di fatto, la liberalizzazione della vendita
del gas naturale in Italia a partire dal 1.1.2003.
Tra le novità più importanti introdotte
dal D. Lgs. 164/2000, nel settore distribuzione
e vendita, vogliamo segnalare:
Settore Distribuzione:
- Viene sancito espressamente che il servizio
di distribuzione del gas è un servizio
pubblico;
- Si precisa che il servizio di distribuzione
gas deve essere affidato dai comuni, o dagli enti
proprietari, esclusivamente tramite gare e per
un periodo non superiore a dodici anni, sulla
base di un contratto di servizio predisposto dall’AEEG,
Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas;
- Viene definito un periodo transitorio a partire
dal 31.12.2000, per le gestioni dirette già
in essere, incrementabile se ricorrono determinate
condizioni.
Settore Vendita:
- L’attività di vendita di gas naturale
è definita espressamente come attività
libera (sono attività libere anche l’importazione,
l’esportazione, il trasporto e il dispacciamento
di gas naturale);
- Le società di vendita devono essere autorizzate
dal MICA (oggi Ministero della Attività
Produttive), in subordine al possesso di determinati
requisiti, tecnici ed economici;
- Tra i requisiti richiesti, la società
di vendita deve dimostrare il possesso di adeguate
capacità di modulazione e stoccaggio. Nel
caso specifico di Vea energia ambiente la capacità
do modulazione e stoccaggio è assicurata
dal suo fornitore di gas all’ingrosso: Plurigas.
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