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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI VENDITA
DEL GAS METANO TITOLO I
DEFINIZIONI - RAPPORTI Art. 1 - Oggetto
e definizioni
Il presente regolamento disciplina i rapporti tra Vea energia ambiente Srl (la Società)
che esercita le attività di vendita di
gas metano da una parte e il cliente finale (il
cliente) sulla rete di gasdotto locale gestita
dalla società di distribuzione, dall'altra
parte e costituisce parte integrante del contratto
di somministrazione.
Cliente: il consumatore che acquista
gas metano per uso proprio; Società: Vea energia ambiente
Srl; Utenza: il luogo (immobile, etc.)
allacciato alla rete di distribuzione locale dove è resa l’attività di somministrazione
del gas metano; Distributore: la società
che svolge le attività di trasporto di gas
metano attraverso reti di gasdotti locali, per la
consegna al Cliente; Rete di distribuzione locale: la rete di gasdotto
locale gestita dal distributore locale; Derivazione: il tratto di tubazione
che collega la rete di distribuzione locale al contatore; Contatore: lo strumento che consente
la rilevazione dei consumi di gas metano del Cliente; Contratto: il contratto avente
a oggetto la somministrazione del gas metano tra
la Società ed il Cliente; Anno termico: si intende il periodo
che va
dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo; Regolamento per l’attività di vendita: l’insieme delle norme e disposizioni che disciplinano
i rapporti tra la Società ed il Cliente. E' parte integrante del contratto di somministrazione.
TITOLO II
NORME PER LA FORNITURA DI GAS METANO
Capitolo I
NORME GENERALI
Art.
2 - Richiesta
per la somministrazione del gas
Il contratto di somministrazione è l’unico
documento che impegna la Società alla fornitura
del gas.
La domanda per la somministrazione del gas è
formulata dal Cliente alla Società secondo
le modalità indicate dalla Società
stessa.
Nella domanda dovrà essere specificato
il tipo di uso per il quale è richiesta
la somministrazione.
Nel caso in cui il Cliente non sia ancora allacciato
alla rete di distribuzione locale dovrà
presentare anche specifica domanda per l’allacciamento,
corredata dai documenti richiesti dalla Società,
in relazione alla quale troveranno applicazione
le regole stabilite
dal Distributore locale.
Art. 3 - lntestatario
del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione sarà intestato
al reale utilizzatore del servizio.
Art.
4 - Deposito
cauzionale
All'atto della sottoscrizione del contratto la
Società potrà richiedere al Cliente,
a garanzia degli impegni da questo assunti, il
versamento di un deposito cauzionale, non superiore
ai limiti massimi stabiliti dall'Autorità
per l'energia elettrica e del gas. Il deposito
cauzionale è fruttifero di interessi legali e
potrà essere aggiornato per effetto di
variazioni di consumo del Cliente.
La Società, in caso di insolvenza del Cliente,
potrà incamerare il deposito cauzionale
fino alla concorrenza dei propri crediti, senza
pregiudizio per le altre azioni derivanti dal
presente regolamento e dalla legge.
Il deposito cauzionale sarà restituito
entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti
del contratto di somministrazione.
La domiciliazione bancaria è considerata
una forma di garanzia equivalente al deposito
cauzionale.
Art.
5 - Tipi di utilizzo
La somministrazione del gas può essere
richiesta per i seguenti tipi di utilizzo:
• uso domestico: si considera tale l’utilizzazione
del gas per ordinari impieghi di cucina e produzione
di acqua calda;
• uso riscaldamento individuale: si considera
tale l’utilizzazione del gas per ordinari
impieghi di cucina, produzione di acqua calda
e per riscaldamento individuale;
• uso riscaldamento condominiale: si considera
tale l’utilizzazione del gas per riscaldamento
centralizzato degli edifici condominiali;
• uso commerciale, artigianale, serre e servizi:
si considera tale l’utilizzazione del gas
per impieghi di cucina, produzione di acqua calda
e per riscaldamento per usi non domestici;
• uso industriale: si considera tale l'utilizzazione
in un processo produttivo.
E’ vietata l’utilizzazione del gas
per usi diversi da quelli sottoscritti nel contratto
di somministrazione. Qualora il Cliente intenda
variare l’uso del gas dovrà darne
preventiva comunicazione scritta alla Società,
la quale provvederà
ad adeguare
le condizioni
contrattuali, con oneri a carico del richiedente.
Art.
6 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali inerenti la somministrazione
e i consumi del gas sono a carico del Cliente
e il loro importo sarà conteggiato nelle
fatture.
Art. 7 –
Durata del contratto
di somministrazione
Il contratto di somministrazione è, di
norma, a tempo indeterminato.
Art.
8 – Recesso
dal contratto di somministrazione
Il Cliente può recedere dal contratto di
somministrazione con preavviso minimo necessario
a consentire l’espletamento delle operazioni
tecniche di suggello e/o rimozione del contatore.
Durate contrattuali e tempi di recesso diversi,
per particolari
tipologie d'utenza, saranno
specificate al momento della sottoscrizione del
contratto.
Art.
9 - Modalità per il recesso del contratto
di somministrazione.Riattivazione
Il Cliente che intende recedere dal contratto
di somministrazione deve darne comunicazione scritta
alla Società,
con il preavviso di cui all'articolo 8.
Il Cliente dovrà consentire agli incaricati
della Società o del Distributore di effettuare
la lettura e l’eventuale sigillo/rimozione
del contatore.
Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti
con l’apposizione dei sigilli al contatore
da parte del personale autorizzato dal Distributore
o, nei casi di subentro, con la registrazione della
lettura relativa al consumo di gas.
La riattivazione del contatore, quando lo stesso
sia stato sigillato, potrà essere effettuata
esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia
stato stipulato il relativo contratto di somministrazione
da parte del nuovo Cliente.
In difetto di ciò il consumo del gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di
legge.
Art. 10 - Divieto
di sub-fomitura
E' fatto assoluto divieto di sub-fomitura del
gas a unità immobiliari diverse da quelle
dell’Utenza.
Art.
11 - Interruzioni
e irregolarità del servizio
La Società non assume responsabilità
alcuna per eventuali interruzioni o limitazioni
della somministrazione del gas dovute a causa
di forza maggiore, guasti e incidenti relativi
alla rete di distribuzione locale e/o alla derivazione,
scioperi ed esigenze tecniche.
| Capitolo II
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODALITÀ DI PAGAMENTO |
Art.
12 - Accertamento
dei consumi
Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a
qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del
Cliente.
La rilevazione dei consumi del gas avverrà
mediante lettura periodica del contatore da parte
di incaricati della Società.
Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare,
in qualsiasi momento, al personale incaricato
della Società, l'accesso ai contatori per
la rilevazione dei consumi.
In caso di assenza del Cliente il personale incaricato
lascerà presso l’indirizzo del Cliente
un'apposita comunicazione da cui risulti l'avvenuto
passaggio e l'invito a trasmettere il consumo,
da rilevarsi a cura del Cliente stesso, con le
modalità indicate dalla Società.
La Società mette a disposizione del Cliente
una modalità di autolettura tramite numero
verde.
La lettura dei contatori è, di norma, eseguita:
• nell’arco dell’anno a intervalli
regolari stabiliti dalla Società;
• al momento dell’attivazione del
servizio;
• al momento dell'apposizione dei sigilli in seguito a disdetta del contratto di somministrazione.
La Società si riserva il diritto di eseguire
letture supplementari rispetto a quelle sopraelencate.
Qualora venga riscontrata irregolarità
di funzionamento del misuratore, il consumo di
gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi
dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino
alla sostituzione di esso, è valutato in
base a opportuni ed equi confronti con i consumi
dello stesso utente verificatisi in altri paragonabili
periodi precedenti o, in mancanza, con utenze
di analoghe caratteristiche
Art.
13 - Fatturazione - Modalità di pagamento - Interessi di mora
Il gas sarà fatturato in ragione del consumo
rilevato dal contatore e in base alle tariffe
in vigore per ogni tipo di utilizzo. La Società
si riserva la facoltà di fatturare volumi
di gas in acconto, sulla base di congrue valutazioni,
da conguagliare entro l’anno termico in
base a rilevazioni effettuate da personale incaricato.
In caso di variazioni di metodologie tariffarie,
di costo della materia prima o di imposte, il
nuovo prezzo si sostituirà al precedente
a far data dal giorno di entrata in vigore del
provvedimento. Sarà cura della Società informare tempestivamente il Cliente delle intervenute
variazioni, specificando gli estremi del provvedimento.
La fatturazione prevede, di norma, l’emissione
di quattro fatture all’anno,
tutte a conguaglio, compatibilmente con la disponibilità
di accesso al contatore. Nel caso di misuratori
installati all’interno di proprietà
privata e di cui sia stato impossibile rilevare
la numerazione, la Società fatturerà sulla base di stime comparative per tipologie
di consumo equivalenti, tenendo conto di ogni
elemento utile a individuare il presumibile consumo
relativo al periodo in esame.
Le bollette dovranno essere pagate integralmente
entro il termine di scadenza indicato nella bolletta
stessa, che non sarà mai inferiore a 20
(venti) giorni rispetto alla data di emissione.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine
fissato nella fattura saranno applicati, sugli
importi non pagati, interessi di mora calcolati
su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data
di scadenza alla data di effettivo pagamento,
oltre le spese che la Società avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.
Entro i primi dieci giorni rispetto alla scadenza
della fattura saranno applicati soltanto gli interessi
legali.
Tale modalità di calcolo degli interessi
di mora sarà applicata alle fatture non
pagate emesse a partire dal 1° agosto 2003.
Art. 14 - Rateizzazione del pagamento delle bollette gas
La Società offre a tutti i Clienti la possibilità di rateizzare l'importo indicato in bolletta, purchè non inferiore a 50,00 euro. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione alla Società entro il termine fissato per il pagamento della bolletta.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 15 - Mancato pagamento - Sospensione della fornitura
In caso di mancato pagamento la Società, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, ha il diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas mediante chiusura e/o rimozione del contatore. La comunicazione dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento alla Società, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.
Il tempo intercorrente tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura non sarà mai inferiore a 30 (trenta) giorni. Tale termine è considerato valido anche per i casi di giacenza del sollecito presso le PP.TT.
Per il ripristino dell'erogazione il Cliente è tenuto all'integrale pagamento delle fatture in sospeso, oltre a tutti gli oneri amministrativi e tecnici sostenuti dalla Società.
Eventuali reclami avanzati o da avanzare non esimono il Cliente dal pagamento integrale dell'importo indicato nelle fatture.
Decorsi inutilmente tre mesi dalla interruzione del servizio il contratto sarà ritenuto risolto.
La Società, in ogni caso, non sospenderà la fornitura al Cliente:
- in assenza di preventiva comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata;
- quando il pagamento sia stato effettivamente eseguito e comunicato alla Società; anche oltre i termini indicati dal sollecito a mezzo raccomandata;
- nel caso in cui l'importo della bolletta sia inferiore all'ammontare del deposito cauzionale;
- durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi;
- prima che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di invio dal sollecito a mezzo raccomandata.
La Società si riserva il diritto, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di gas nel momento in cui accerti l'appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzazione degli impianti in modo non conforme alle modalità indicate nel contratto.
Art. 16 - Verifica del contatore
Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore la Società, a seguito di richiesta scritta e del pagamento anticipato delle spese quantificate dal Distributore, dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misurazione campione o di altra idonea apparecchiatura, a cura del Distributore locale. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale.
Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento del contatore, con riferimento ai valori della norma UNI-CIG 11003/02, il consumo di gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in base a opportuni ed equi confronti con i consumi dello stesso utente verificatisi in altri paragonabili periodi precedenti, o, in mancanza, con utenze di analoghe caratteristiche. Al Cliente saranno inoltre rimborsate le spese anticipate per la verifica del misuratore.
Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti dalla norma UNI-CIG 11003/02, la Società provvederà a incamerare le spese anticipate dal Cliente e a riversarle al Distributore.
TITOLO
III
CLAUSOLE GENERALI
Art. 17 - Assicurazione a favore dei clienti finali
In ottemperanza alla delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tutti i Clienti civili della Società sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subìti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.
Il personale della Società è a disposizione dei Clienti per tutti gli adempimenti relativi.
Art. 18 - Identificazione degli incaricati della Società
Gli incaricati della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro funzioni in luoghi diversi dalla sede sociale.
Art. 19 - Comunicazioni e reclami
Per qualsiasi comunicazione o reclamo, il Cliente dovrà rivolgersi direttamente alla Società, utilizzando uno dei canali messi a disposizione dalla Società e indicati nelle fatture.
Art.20 - Fonti normative - Foro competente
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Lucca.
Art. 21 - Obbligatorietà
Il presente Regolamento è vincolante per tutti i Clienti. Esso dovrà intendersi, pertanto, parte integrante di tutti i contratti di somministrazione, anche di quelli già in atto, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
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